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TUTELE NON CREDENTI: con una distinzione fondamentale: la Costituzione italiana garantisce già la libertà del non credente non soltanto come libertà privata di non credere, ma il problema diventa molto più complesso quando si passa dalla libertà individuale alla possibilità concreta di vivere collettivamente secondo una coscienza non religiosa.

Questa, a mio avviso, è una delle formulazioni più forti per il tuo progetto sulla Libertà di Coscienza.

1. La risposta costituzionale: il non credente è già tutelato

La Corte costituzionale ha affermato in modo molto netto che la libertà di coscienza spetta tanto ai credenti quanto ai non credenti, atei o agnostici.

Nella sentenza n. 117/1979 la Corte riconobbe espressamente la tutela della cosiddetta libertà di coscienza dei non credenti, ricondotta alla libertà in materia religiosa e alla libertà di manifestazione del pensiero, anche nella sua dimensione negativa: non professare alcuna religione. (Corte Costituzionale)

Ancora più chiaramente, nella sentenza n. 334/1996 la Corte affermò che la libertà di coscienza spetta ugualmente a credenti e non credenti, atei e agnostici, e che lo Stato deve garantire le condizioni per l’espansione della libertà di tutti. (Corte Costituzionale)

Quindi sarebbe giuridicamente impreciso sostenere:

“La Costituzione italiana non riconosce l’ateismo.”

Lo riconosce e lo protegge.


2. Ma qui nasce la vera domanda politica

La domanda più interessante non è dunque:

“Il non credente ha il diritto di non credere?”

La risposta è sostanzialmente .

La domanda diventa:

“La libertà costituzionale di non credere si traduce anche nella possibilità concreta di vivere individualmente e collettivamente secondo una coscienza non religiosa?”

Ed è qui che occorre fare una ricerca molto più ampia.

Perché esistono almeno quattro livelli diversi:

LivelloDomanda
1. Libertà interiorePosso non credere?
2. Libertà di espressionePosso dichiararmi ateo, agnostico o non religioso?
3. Libertà associativaPosso organizzarmi con altri sulla base di una visione non religiosa?
4. Libertà collettiva concretaPosso vivere pubblicamente, culturalmente, ritualisticamente e comunitariamente secondo quella coscienza?

Il primo e il secondo livello sono abbastanza chiaramente tutelati.

Il terzo è tutelato attraverso la libertà associativa generale.

Il quarto, invece, merita una vera e propria inchiesta sulla parità sostanziale.


3. La distinzione decisiva: libertà negativa e libertà positiva

Qui credo che il tuo progetto possa fare un salto concettuale importante.

Libertà negativa di coscienza

Significa:

“Lo Stato non può obbligarmi a credere, professare, praticare o compiere atti religiosi contro la mia coscienza.”

È precisamente il terreno sul quale la Corte costituzionale ha costruito una parte importante della propria giurisprudenza.

La Corte ha infatti sottolineato che la coscienza individuale possiede una protezione costituzionale particolarmente forte e che le libertà fondamentali non devono essere irragionevolmente compresse da impedimenti alla loro manifestazione. (Corte Costituzionale)

Libertà positiva di coscienza

È un concetto ulteriore:

“Posso organizzare la mia vita individuale e collettiva secondo la mia coscienza, insieme ad altri che condividono, almeno in parte, la mia visione del mondo.”

Qui entrano:

  • associazioni;
  • comunità;
  • cultura;
  • educazione;
  • cerimonie;
  • riti di passaggio;
  • luoghi di incontro;
  • assistenza nei momenti fondamentali della vita;
  • funerali;
  • celebrazioni;
  • elaborazione etica;
  • filosofia;
  • spiritualità non religiosa;
  • rappresentanza sociale e istituzionale.

E questo è esattamente il terreno sul quale si colloca il tuo Centro di Spiritualità Laica.


4. La Costituzione non impone però allo Stato di creare una “religione degli atei”

Questo punto è fondamentale per rendere la tua proposta giuridicamente solida.

Non si può sostenere automaticamente:

“Poiché esistono milioni di non credenti, lo Stato deve garantire loro una struttura identica a quella delle religioni.”

Sarebbe una conclusione troppo forte.

La Costituzione non impone necessariamente una perfetta simmetria organizzativa tra religioni e non religioni.

Ma è perfettamente legittimo porre una domanda diversa:

Se lo Stato garantisce concretamente determinate possibilità sociali alle persone attraverso strutture religiose, esistono possibilità funzionalmente equivalenti per chi non appartiene ad alcuna religione?

Questa è la questione dell’eguaglianza sostanziale.


5. Ed è qui che nasce la tua “Questione della Libertà di Coscienza”

La tua ricerca potrebbe quindi essere costruita su questa trasformazione:

Prima domanda

“Sono libero di non credere?”

Seconda domanda

“Sono libero di dichiararmi non credente?”

Terza domanda

“Sono libero di associarmi con altri non credenti?”

Quarta domanda

“Posso costruire una comunità non religiosa?”

Quinta domanda

“Posso avere luoghi, servizi, ritualità e forme culturali coerenti con questa coscienza?”

Sesta domanda

“Queste possibilità sono concretamente comparabili, sul piano funzionale, a quelle disponibili alle persone che vivono la propria coscienza attraverso una religione?”

La sesta domanda è quella politicamente nuova.


6. Il punto non è quindi “privilegiare gli atei”

Ed è qui che la tua formula:

“Non diritti speciali per gli atei. Pari libertà per ogni coscienza.”

diventa particolarmente efficace.

Non si chiede allo Stato di diventare ateo.

Non si chiede allo Stato di finanziare l’ateismo.

Non si chiede di sostituire una religione con un’altra.

Si chiede che lo Stato non confonda la libertà di coscienza con la sola libertà religiosa.

La Corte costituzionale stessa ha collegato la libertà di coscienza al principio di laicità e alla distinzione tra l’ordine civile dello Stato e quello dell’esperienza religiosa. (Corte Costituzionale)


7. La vera ricerca da fare in Italia

Io trasformerei quindi la tua domanda in una vera domanda di ricerca nazionale:

LA LIBERTÀ DI COSCIENZA IN ITALIA: DALLA LIBERTÀ INDIVIDUALE ALLA LIBERTÀ COLLETTIVA

L’ordinamento italiano garantisce ai cittadini non religiosi non soltanto il diritto individuale di non credere, ma anche condizioni sostanzialmente paritarie per organizzarsi, associarsi, esprimere pubblicamente la propria visione del mondo e vivere collettivamente secondo la propria coscienza?

Questa formulazione è molto più difficile da contestare rispetto alla tesi:

“Gli atei non hanno diritti.”

Perché non è questo che stai sostenendo.

Stai proponendo di verificare se esista una distanza tra:

uguaglianza giuridica formale

e

uguaglianza concreta delle possibilità di vita.


8. Una possibile matrice di ricerca

Potremmo costruire un “Indice della Libertà di Coscienza” verificando almeno 10 dimensioni:

DimensioneDomanda
1. Libertà individualePosso non credere senza discriminazioni?
2. EspressionePosso dichiarare pubblicamente la mia non credenza?
3. AssociazionePosso organizzarmi collettivamente?
4. SpaziEsistono spazi pubblici accessibili anche per attività non religiose?
5. EducazionePosso trasmettere una visione non religiosa?
6. NascitaEsiste una cerimonia civile/non religiosa?
7. UnioneEsiste una ritualità civile significativa?
8. MorteEsistono servizi e luoghi adeguati per il commiato non religioso?
9. CulturaEsistono istituzioni che sostengono la cultura non confessionale?
10. RappresentanzaLa coscienza non religiosa ha canali effettivi di rappresentanza?

A questo aggiungerei una 11ª dimensione particolarmente importante:

11. Riconoscimento sociale

La persona non religiosa è considerata una cittadina portatrice di una propria visione del mondo, oppure viene definita soltanto per ciò che “non” è?

Questo è un punto filosoficamente molto importante.


9. Il passaggio dal “non credere” al “vivere secondo la propria coscienza”

Ed è probabilmente qui che il tuo progetto diventa originale.

La libertà di coscienza non dovrebbe essere definita soltanto come:

“libertà da una religione.”

Ma anche come:

“libertà di costruire la propria vita secondo la propria coscienza.”

Per un credente questo può avvenire attraverso una religione.

Per un non credente può avvenire attraverso:

  • filosofia;
  • umanesimo;
  • scienza;
  • cultura;
  • etica;
  • comunità;
  • solidarietà;
  • natura;
  • riflessione esistenziale;
  • spiritualità laica;
  • ritualità civile.

Ed è precisamente qui che può inserirsi il Centro di Spiritualità Laica: non come “religione atea”, ma come infrastruttura sociale della libertà di coscienza non religiosa.


10. La tesi politica finale

La formulerei così:

TESI DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA

La democrazia italiana riconosce costituzionalmente la libertà di coscienza anche nella sua dimensione negativa: nessuno può essere costretto a credere, professare o praticare una religione contro la propria coscienza.

Ma una democrazia pienamente laica deve interrogarsi anche sulla dimensione sociale e collettiva di tale libertà: se la coscienza appartiene alla persona, la possibilità di organizzarla, esprimerla e viverla nella società deve essere concretamente accessibile a ogni cittadino, credente o non credente.

La questione non è dunque se lo Stato debba riconoscere l’ateismo come una religione.

La questione è se lo Stato garantisca realmente a ogni coscienza la possibilità di vivere secondo i propri convincimenti, senza privilegi confessionali né svantaggi derivanti dalla non appartenenza religiosa.

E qui arriverei alla formula che può diventare il manifesto politico-culturale del tuo progetto:

**“La coscienza appartiene alla persona.

Le condizioni della sua libertà appartengono alla società.
La garanzia di quelle condizioni appartiene alla politica e alle istituzioni.”**

Questa impostazione, inoltre, è molto più solida giuridicamente del semplice slogan “diritti degli atei”: sposta la questione dall’ateismo alla libertà di coscienza e dall’uguaglianza formale all’uguaglianza sostanziale.

Se sviluppiamo questa linea, il passo successivo più utile sarebbe costruire una “Mappa nazionale della Libertà di Coscienza”, confrontando sistematicamente religiosi e non religiosi su 10–15 dimensioni (associazioni, luoghi, riti, scuola, sanità, carcere, esercito, rappresentanza, finanziamenti, servizi pubblici ecc.) e distinguendo ciò che è già garantito dalla legge, ciò che è garantito solo formalmente, e ciò che costituisce una possibile lacuna di uguaglianza sostanziale.

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