IMMAGINI-AUDIO-VIDEO FALSI:la risposta combinata delle istituzioni italiane ed europee ha subito una svolta decisiva proprio nel corso dell’ultimo anno, definendo un quadro normativo che punisce severamente la creazione e la diffusione illecita di contenuti sintetici. [1, 2]
Mentre la legge italiana agisce sul piano penale per condannare chi commette l’illecito, la normativa europea punta sulla prevenzione, imponendo l’obbligo di segnalare e tracciare l’uso dell’intelligenza artificiale. [3, 4, 5]
🇮🇹 La Legge Italiana: Il reato specifico nel Codice Penale
L’Italia è stata pioniera in Europa introducendo un reato autonomo tramite la Legge n. 132/2025 (Legge sull’Intelligenza Artificiale). Questa legge ha inserito nel Codice Penale l’articolo 612-quater, denominato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. [1, 3, 6, 7]
- Cosa punisce: La diffusione, la pubblicazione o la cessione – senza il consenso della vittima – di immagini, video o audio falsificati o alterati tramite IA che siano idonei a ingannare il pubblico sulla loro autenticità e che causino un danno ingiusto. [6, 8]
- La pena: La sanzione prevede la reclusione da 1 a 5 anni. La punibilità si estende anche a chi semplicemente condivide o inoltra il deepfake online. [2, 8, 9]
- La procedibilità: Il reato è generalmente perseguibile dietro querela della persona offesa. Si procede invece d’ufficio (senza bisogno di denuncia formale) se la vittima è un minore o un pubblico ufficiale. [2]
- Aggravanti generali: La medesima legge ha introdotto un’aggravante comune per qualsiasi altro reato (come truffe o estorsioni) commesso sfruttando l’insidiosità dei sistemi di IA. [3, 10]
A questo si affiancano i poteri di intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che interviene duramente contro le piattaforme che permettono la clonazione non consensuale di dati biometrici (volto e voce), applicando le pesanti sanzioni del GDPR. [4, 11]
🇪🇺 Il Regolamento Europeo: L’AI Act e gli obblighi di trasparenza
A livello comunitario, l’arma principale è l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689). Nel corso del 2026 sono entrate in vigore le sue fasi più stringenti: [12, 13, 14, 15]
- Obbligo di Etichettatura (Watermarking): Chiunque generi o manipoli immagini, video o file audio che costituiscono un deepfake ha l’obbligo legale di segnalare chiaramente che il contenuto è artificiale. Il file deve contenere un “marchio digitale” leggibile dai sistemi informatici per garantirne la tracciabilità.
- Eccezioni limitate: L’obbligo di etichettatura decade solo se il contenuto è manifestamente parte di un’opera artistica, satirica, cinematografica o parodistica, a patto che non leda i diritti di terzi e non induca in inganno l’opinione pubblica.
- Sanzioni per le aziende e le piattaforme: Se un fornitore di software o una piattaforma social non rispetta le regole di trasparenza e sicurezza sui contenuti generati da IA, rischia sanzioni amministrative colossali che possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo. [4, 5, 12, 16, 17]
Inoltre, la Direttiva UE 2024/1385 obbliga gli Stati membri a penalizzare in modo specifico la diffusione online di materiale deepfake a sfondo sessuale non consensuale (il cosiddetto revenge porn sintetico). [18]
Se ti trovi ad affrontare una situazione di rischio o vuoi approfondire la tutela legale, fammi sapere se desideri:
- Conoscere la procedura esatta per segnalare un deepfake al Garante della Privacy o alla Polizia Postale.
- Capire come tutelare il brand o il diritto d’autore di un’azienda dall’uso di cloni generativi.


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